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D.L. 24/09/2002 n. 209a) di una indennità fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a Euro 370 milioni ed a Euro 335 milioni b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 5. Con Decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennità di cui al comma 4 è ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti. 6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi è fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a Euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a Euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il Decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione è suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 19982000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, è costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione 7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a Euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il cinquanta per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi è comunque computato in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio. 7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002. 8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), è aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed è ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il Decreto di cui al comma 5, in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento. 9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo Decreto legislativo n. 112 del 1999. 10. Al Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni a) nell'art. 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003" b) nell'art. 4-bis, comma 1, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004". 11. All'art. 77, comma 1, lettera d), della Legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004". 12. Sono abrogati il comma 5, dell'art. 17 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto dall'art. 15, l'art. 16-quinquies del Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'art. 17, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine, fermo restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del Decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze il diritto potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la Scuola, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di cui all'unità previsionale di base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento", capitolo n. 3542, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni 2003 e 2004. 13-bis. Al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'art. 30, comma 1, primo periodo, le parole: "dall'art. 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV" b) all'art. 55, comma 1, le parole: "dall'art. 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo" c) all'art. 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve" fino a: "commissari governativi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'art. 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di en- 13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla Legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione dell'art. 10, n. 26), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme già versate. 13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto- Legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 luglio 1994, n. 460.". Il testo dell'art. 53 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali", è il seguente: "Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali). 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonchè ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dì tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.". Si riporta l'art. 11 del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni di Legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.": "Art. 11 - Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore. Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento. La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro pagamento del prezzo offerto. Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima. Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita. L'incaricato della riscossione non può mai rendersi deliberatario. Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco.". - Si riportano gli articoli 18, 21 e 42 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28 settembre 1998, n. 337": "Art. 18 (Accesso dei concessionari agli uffici pubblici). - 1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere agli uffici pubblici, anche in via telematica, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonchè di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di Legge o di regolamento. |
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